VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE:

UN RECENTE PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY

Con Provvedimento dell’11 aprile 2024, il Garante per la Protezione dei Dati Personali si è espresso in tema di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, offrendo alcuni interessanti spunti di riflessione.

In particolare, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa di € 3.000,00 ai danni di un’amministrazione comunale per trattamento illecito di dati attraverso un sistema di videosorveglianza.

Il procedimento che ha portato alla sanzione, si era attivato a seguito della segnalazione di una dipendente, nella quale si contestava l’installazione di una videocamera nell’atrio comunale, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze. Ad avviso della dipendente, le immagini registrate erano state utilizzate dall’amministrazione per contestarle il mancato rispetto dell’orario di servizio, ciò costituendo una violazione della sua privacy nonché delle norme vigenti in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

L’amministrazione comunale, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte dell’Autorità, aveva giustificato l’installazione della telecamera adducendo motivi di sicurezza. In particolare, rappresentava che la decisione circa l’installazione della videocamera era stata assunta a seguito di alcuni episodi di aggressione ai danni di un assessore comunale e di un assistente sociale. Non ritenendo questa giustificazione sufficiente, il Garante ha ritenuto opportuno approfondire la vicenda.

All’esito dell’istruttoria condotta, il Garante ha riscontrato che il Comune non aveva rispettato le procedure di garanzia previste dalla normativa sui controlli a distanza, specificamente dallo Statuto dei lavoratori e dalle disposizioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR). In particolare, accertato che le immagini registrate erano state impiegate per scopi disciplinari contro la dipendente, il Garante, da un lato ha sottolineato il mancato rispetto da parte del Comune della procedura di accordo sindacale o autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ex art. 4 Statuto dei Lavoratori, dall’altro l’inosservanza delle norme procedurali imposte dal GDPR.

Il Comune, dice il Garante, non aveva infatti fornito un’adeguata informativa sul trattamento dei dati personali effettuato tramite la videosorveglianza non soltanto ai lavoratori, ma anche ai visitatori e all’utenza. Sotto questo profilo, è utile ricordare che la normativa europea (cfr, in particolare, l’art. 13 del GDPR) impone al titolare del trattamento di informare in maniera chiara e dettagliata tutti i soggetti interessati riguardo alla raccolta e all’uso dei loro dati personali.

A conclusione del procedimento, dunque, il Garante ha concluso che il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune fosse illecito, così concludendo per l’irrogazione della sanzione. L’importo di € 3.000,00 è stato calcolato in considerazione della natura del trattamento e delle modeste dimensioni dell’amministrazione comunale, al quale è stato altresì ordinato il pronto adeguamento alla disciplina dettata dal GDPR.

Il provvedimento sottolinea l’importanza del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, cui deve aggiungersi quello dello Statuto dei Lavoratori ove il trattamento venga effettuato nei luoghi di lavoro.

© Copyright 2023 Studio Legale Del Re
Lungarno degli Archibusieri, 8 50122, FIRENZE
P. IVA 32423049204

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