La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito importanti chiarimenti sul ruolo del preposto nelle attività in appalto con l’interpello n. 4/2024. Il documento risponde a tre quesiti posti dalla Camera di Commercio di Modena riguardanti l’obbligatorietà e le modalità di individuazione del preposto in diverse situazioni lavorative.
Dopo aver ribadito l’importanza della figura del preposto, definita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“, la Commissione sottolinea come le recenti modifiche normative intervenute con la L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, ne abbiano rafforzato il ruolo quale figura di garanzia, rendendo obbligatoria la sua individuazione in pressoché tutte le situazioni lavorative.
In particolare, l’art. 26 comma 8-bis del D.Lgs. 81/2008 prevede ora che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto“.
In risposta al primo dei quesiti formulati dalla Camera di Commercio di Modena, l’interpello chiarisce che è sempre obbligatorio individuare un preposto nelle attività in appalto, anche quando l’attività è svolta da due lavoratori che operano autonomamente senza esercitare funzioni di vigilanza l’uno sull’altro. Questo deriva dalla volontà del legislatore di garantire sempre la presenza di una figura preposta alla vigilanza e al controllo dell’attuazione delle norme di sicurezza.
La risposta al secondo quesito è l’occasione per la Commissione di precisare che il preposto deve essere in grado di adempiere effettivamente alle funzioni e agli obblighi attribuitigli dalla legge. Di conseguenza, non sembra possibile che tale ruolo sia ricoperto da un responsabile di commessa (ad esempio un project manager) che non presenzi fisicamente sul luogo delle attività. Il preposto deve infatti essere in grado di svolgere concretamente le funzioni di sorveglianza e controllo previste dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008.
Infine, in risposta al terzo quesito, la Commissione ribadisce quanto già affermato nell’interpello n. 5/2023 al quale si richiama: nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto devono necessariamente essere svolte dal datore di lavoro, non potendo un lavoratore essere preposto di sé stesso.
L’interpello sottolinea come la coincidenza tra la figura del preposto e quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio, a seguito di un’attenta analisi dell’assetto aziendale e in considerazione di una “modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa”.
In conclusione, l’interpello n. 4/2024 ribadisce l’importanza e l’obbligatorietà della figura del preposto nelle attività in appalto, chiarendo che tale ruolo deve essere ricoperto da personale effettivamente in grado di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legge. Questo orientamento riflette la volontà del legislatore di rafforzare le misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, assicurando sempre la presenza di una figura responsabile della corretta attuazione delle norme di sicurezza.