MESSAGGIO INPS 639/2025-RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER FATTI CONCLUDENTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

L’INPS con messaggio n.639 del 19.02.2025 ha analizzato la novità normativa, in tema di dimissioni per fatti concludenti, disciplinata dall’art. 26 comma 7 bis del D.Lgs. 151/2015 con particolare alla percezione dell’ammortizzatore sociale NASPI e la compilazione del flusso Uniemens.

Il Collegato Lavoro (Legge 2023/2024), all’art. 19, ha apportato modifiche all’art. 26 D.Lgs. 151/2015 introducendo il comma 7-bis che prevede “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro né da comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Pertanto, ove il lavoratore decida di non attivare il procedimento disciplinare per l’assenza ingiustificata del lavoratore, potrà comunicare all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente che il rapporto di lavoro è cessato, a motivo dell’assenza ingiustificata del lavoratore, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 26, comma 7, D.Lgs. 151/2015.

In tale caso non trovano applicazione le disposizioni che stabiliscono specifiche procedure da osservare per le dimissioni del lavoratore.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore dimostri l’impossibilità per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza o l’ITL, di sua iniziativa, accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, il rapporto di lavoro è ricostituito ex tunc con conseguenti adempimenti in materia di obblighi contributivi.

La risoluzione per fatti concludenti non dà diritto alla NASPI in quanto non è configurabile come ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, requisito previsto dall’art. 3, D.Lgs. 23/2015, e non fa sorgere in capo al datore di lavoro l’obbligo di corrispondere il c.d. ticket NASPI.

A decorrere dallo scorso 12 Gennaio, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute a seguito di risoluzione per fatti concludenti devono essere indicate, in seno al flusso Uniemens con il nuovo codice “Tipo Cessazione” “1Y”.

© Copyright 2023 Studio Legale Del Re
Lungarno degli Archibusieri, 8 50122, FIRENZE
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